Art. 31
Clausola di riesame
In vigore dal 24 nov 2021
Clausola di riesame
Fatte salve le prerogative legislative del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il 29 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riguarda:
a)
l’adeguatezza del quadro normativo per quanto riguarda l’eventuale introduzione di massimali sulle commissioni derivanti da inadempimento applicabili ai contratti di credito conclusi con:
i)
persone fisiche per fini connessi all’attività commerciale o professionale di tali persone fisiche;
ii)
le PMI quali definite all’ dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
iii)
qualsiasi debitore, purché il credito sia garantito da una persona fisica o sia garantito da attività o beni appartenenti a tale persona fisica;
b)
aspetti pertinenti, comprese le potenziali misure di tolleranza, dei contratti di credito conclusi con:
i)
persone fisiche per fini connessi all’attività commerciale o professionale di tali persone fisiche;
ii)
le PMI, quali definite all’ dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
iii)
qualsiasi debitore, purché il credito sia garantito da una persona fisica o sia garantito da attività o beni appartenenti a tale persona fisica;
c)
la necessità e la fattibilità di elaborare norme tecniche di attuazione o di regolamentazione o altri mezzi adeguati per introdurre formati comuni di segnalazione per le comunicazioni ai debitori ai sensi dell’, paragrafo 2, e sulle misure di tolleranza.
Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa.
Storico versioni
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