Art. 30
Valutazione
In vigore dal 24 nov 2021
Valutazione
1. Entro il 29 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione comprende almeno quanto segue:
a)
il numero di gestori di crediti autorizzati nell’Unione e il numero di gestori di crediti che forniscono i loro servizi in uno Stato membro ospitante;
b)
il numero di diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorato acquistati da enti creditizi da acquirenti di crediti che siano domiciliati oppure abbiano la propria sede legale oppure, qualora a norma del loro diritto nazionale non abbiano una sede legale, la propria sede principale nello stesso Stato membro dell’ente creditizio, o in uno Stato membro diverso da quello dell’ente creditizio o al di fuori dell’Unione europea;
c)
una valutazione del rischio esistente di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato alle attività svolte da gestori di crediti e da acquirenti di crediti;
d)
una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti ai sensi dell’.
2. Se la valutazione individua problemi significativi in relazione al funzionamento della presente direttiva, la relazione illustra in che modo la Commissione intende affrontare i problemi individuati, ivi compresi le misure e i tempi dell’eventuale revisione.
Storico versioni
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