Art. 32
Recepimento
In vigore dal 24 nov 2021
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
2. Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 30 dicembre 2023.
In deroga al primo paragrafo, i soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti in conformità del diritto nazionale al 30 dicembre 2023 sono autorizzati a continuare a svolgere tali attività di gestione dei crediti nel loro Stato membro di origine fino al 29 giugno 2024 o fino alla data in cui ottengono un’autorizzazione ai sensi della presente direttiva, se quest’ultima data è anteriore.
Gli Stati membri in cui sono già in vigore regimi equivalenti o più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva in relazione alle attività di gestione dei crediti possono consentire ai soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti nell’ambito di tali regimi al 30 dicembre 2023 di essere automaticamente riconosciuti come gestori di crediti autorizzati dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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