Art. 26
Cooperazione tra autorità competenti
In vigore dal 24 nov 2021
Cooperazione tra autorità competenti
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui agli , cooperino tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti o per l’esercizio dei poteri loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Tali autorità competenti coordinano inoltre le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza, nonché nell’applicazione di sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi nei casi transfrontalieri.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti forniscano le une alle altre, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni richieste ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla presente direttiva utilizzino dette informazioni unicamente nell’esercizio delle loro funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è soggetto agli obblighi di segreto professionale quali previsti dall’articolo 76 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24).
4. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto professionale.
5. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista dal presente articolo.
6. L’ABE facilita lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e ne promuove la cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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