Art. 27

Modifiche della direttiva 2008/48/CE

In vigore dal 24 nov 2021
Modifiche della direttiva 2008/48/CE La direttiva 2008/48/CE è modificata come segue: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito Fatti salvi altri obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore le informazioni seguenti: a) una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o delle modifiche introdotte per legge; b) il calendario per l’attuazione delle modifiche di cui alla lettera a); c) i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore a fronte delle modifiche di cui alla lettera a); d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo; e) il nome e l’indirizzo dell’autorità competente alla quale il consumatore può presentare il reclamo.»; 2) è inserito l’articolo il seguente: «Articolo 16 bis Morosità e misure di esecuzione 1.   Gli Stati membri prescrivono ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di un procedimento di esecuzione. Tali misure di tolleranza tengono conto, tra l’altro, della situazione del consumatore e possono consistere, tra l’altro, in: a) il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito; b) la modifica dei termini e delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che può includere, tra l’altro: i) l’estensione della durata del contratto di credito; ii) il cambiamento della tipologia del contratto di credito; iii) il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo; iv) la modifica del tasso di interesse; v) la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti; vi) rimborsi parziali; vii) conversioni valutarie; viii) la remissione parziale e il consolidamento del debito. 2.   L’elenco delle potenziali misure di tolleranza di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non impone agli Stati membri di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale. 3.   Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall’inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell’inadempimento. 4.   Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.»; 3) All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite. Tuttavia, l’articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori.».
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