Art. 24

Reclami

In vigore dal 24 nov 2021
Reclami 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per il trattamento dei reclami da parte dei debitori. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti trattino i reclami dei debitori a titolo gratuito e registrino i reclami stessi e le misure adottate per darvi seguito. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e pubblichino una procedura per la gestione dei reclami da parte dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti, i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti, e provvedono affinché siano trattati senza ritardo all’atto del ricevimento.
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