Art. 26 · Cooperazione tra autorità competenti

Art. 26

Cooperazione tra autorità competenti

In vigore dal 24 nov 2021
Cooperazione tra autorità competenti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui agli , cooperino tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti o per l’esercizio dei poteri loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Tali autorità competenti coordinano inoltre le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza, nonché nell’applicazione di sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi nei casi transfrontalieri. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti forniscano le une alle altre, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni richieste ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla presente direttiva utilizzino dette informazioni unicamente nell’esercizio delle loro funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è soggetto agli obblighi di segreto professionale quali previsti dall’articolo 76 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24). 4.   Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto professionale. 5.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista dal presente articolo. 6.   L’ABE facilita lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e ne promuove la cooperazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2021:2167:oj#art-26