Art. 12
Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
In vigore dal 16 dic 2020
Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante
che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
1. Ai fini dell’, gli Stati membri garantiscono che i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano:
a)
non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
b)
non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c)
non favoriscano involontariamente una crescita microbica;
d)
non rilascino nell’acqua contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto.
2. Per l’attuazione nazionale delle disposizioni del presente articolo, l’, paragrafo 2, si applica di conseguenza.
3. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e fatti salvi il regolamento (UE) n. 528/2012 e utilizzando le pertinenti norme europee in materia di specifici prodotti chimici per il trattamento o materiale filtrante, gli Stati membri assicurano che la purezza dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante sia verificata e che la qualità di tali prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante sia garantita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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