Art. 40
Prove di ricevimento alternative
In vigore dal 19 dic 2019
Prove di ricevimento alternative
1. Fatto salvo l', la nota di ricevimento richiesta dall', paragrafo 1, attesta che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati consegnati al destinatario certificato.
2. In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento per motivi diversi da quelli di cui all', può essere fornita una prova di consegna alternativa dei prodotti sottoposti ad accisa mediante il visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base delle opportune prove indicanti che i prodotti sottoposti ad accisa spediti sono giunti a destinazione.
Il documento di riserva di cui all', primo comma, costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma del presente paragrafo.
3. Se è stato accettato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, il visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione è ritenuto prova sufficiente che il destinatario certificato abbia espletato tutte le formalità necessarie e abbia effettuato gli eventuali pagamenti dell'accisa dovuta nello Stato membro di destinazione.
Storico versioni
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