Art. 37
Nota di ricevimento
In vigore dal 19 dic 2019
Nota di ricevimento
1. Al ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa, il destinatario certificato presenta alle autorità dello Stato membro di destinazione, senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, a eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota di ricevimento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.
Se tali dati non sono validi, il destinatario certificato ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione forniscono al destinatario certificato la conferma della registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
La nota di ricevimento è ritenuta una prova sufficiente che il destinatario certificato abbia espletato tutte le formalità necessarie e abbia effettuato, se applicabile e a meno che i prodotti sottoposti ad accisa siano esenti dal pagamento dell'accisa, gli eventuali pagamenti dell'accisa dovuta nello Stato membro di destinazione, o che segua un regime di sospensione dall'accisa a norma del capo III.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore certificato.
4. L'accisa pagata nello Stato membro di spedizione è rimborsata su richiesta e sulla base della nota di ricevimento di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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