Art. 35
Condizioni per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell'ambito della presente sezione
In vigore dal 19 dic 2019
Condizioni per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell'ambito della presente sezione
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata conforme ai requisiti della presente sezione soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato elaborato in conformità dell'.
2. Il destinatario certificato di cui all', paragrafo 1, rispetta tutti i seguenti obblighi:
a)
prima della spedizione dei prodotti, prestare una garanzia a copertura dei rischi inerenti di mancato pagamento delle accise che possono verificarsi durante la circolazione attraverso i territori degli Stati membri transitati e nello Stato membro di destinazione;
b)
pagare l'accisa dovuta nello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro alla conclusione della circolazione dei prodotti;
c)
acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire che la garanzia sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dallo speditore certificato o dalla combinazione di due o più di tali persone con o senza il destinatario certificato.
4. La garanzia di cui al paragrafo 2, lettera a), è valida in tutta l'Unione.
5. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate intese a disciplinare la prestazione e la validità di una garanzia.
6. Un depositario autorizzato o uno speditore registrato possono agire in qualità di speditore certificato ai fini della presente sezione dopo la notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
7. Un depositario autorizzato o un destinatario registrato possono agire in qualità di destinatario certificato ai fini della presente sezione dopo la notifica alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
8. Per uno speditore certificato, o un destinatario certificato, che invia, o riceve, prodotti sottoposti ad accisa solo occasionalmente, la certificazione di cui all', punti 12) e 13), è limitata a una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, a un unico destinatario o speditore e a un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare la certificazione a un unico movimento. Tale certificazione temporanea può anche essere concessa, fatti salvi i requisiti di cui all', punti 12) e 13), a privati che agiscano come speditori o destinatari quando i prodotti sottoposti ad accisa sono consegnati per scopi commerciali a norma dell', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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