Art. 39

Documenti di riserva e recupero dei dati - nota di ricevimento

In vigore dal 19 dic 2019
Documenti di riserva e recupero dei dati - nota di ricevimento Nel caso in cui i prodotti sottoposti ad accisa siano trasportati nell'ambito della presente sezione e la nota di ricevimento non possa essere presentato alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa a norma dell', paragrafo 1, perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché le procedure di cui all', paragrafo 2, non sono state ancora completate, il destinatario certificato, salvo in casi debitamente giustificati, presenta un documento di riserva nel quale figurano gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. Fatto salvo il caso in cui la nota di ricevimento possa essere presentata tempestivamente dal destinatario certificato attraverso il sistema informatizzato conformemente a quanto disposto all', paragrafo 1, o salvo in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione trasmettono una copia del documento di riserva di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore certificato o la tengono a disposizione dello stesso. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all', paragrafo 2, sono state completate, il destinatario certificato presenta una nota di ricevimento conformemente all', paragrafo 1. L', paragrafi 2 e 3, si applica in quanto compatibile.
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