Art. 38

Procedura di riserva e recupero alla spedizione

In vigore dal 19 dic 2019
Procedura di riserva e recupero alla spedizione 1.   In deroga all', se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore certificato può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a condizione che: a) i prodotti siano accompagnati da un documento di riserva contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico semplificato di cui all', paragrafo 1; b) lo speditore certificato informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione. Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere allo speditore certificato una copia del documento di cui al primo comma, lettera a), la verifica da parte dello Stato membro di spedizione dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità del sistema informatizzato è imputabile allo speditore certificato, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione. 2.   Non appena il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore certificato presenta una bozza di documento amministrativo elettronico semplificato, a norma dell', paragrafo 1. Non appena i dati figuranti sulla bozza di documento amministrativo elettronico sono verificati, conformemente all', paragrafo 2, tale documento sostituisce il documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo. L', paragrafo 3, e l' si applicano in quanto compatibili. 3.   Una copia del documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è conservata dallo speditore certificato nella sua contabilità. 4.   Nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore certificato può modificare la destinazione dei prodotti come indicato all', paragrafo 5, e comunica tale informazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione avvalendosi di mezzi di comunicazione alternativi. Lo speditore certificato informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.
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