Art. 42
Circolazione di prodotti immessi in consumo fra due luoghi nel territorio dello stesso Stato membro attraverso il territorio di un altro Stato membro
In vigore dal 19 dic 2019
Circolazione di prodotti immessi in consumo fra due luoghi nel territorio dello stesso Stato membro attraverso il territorio di un altro Stato membro
1. Se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro raggiungono un luogo di destinazione situato nel territorio dello stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:
a)
la circolazione ha luogo sotto la scorta del documento amministrativo elettronico semplificato di cui all', paragrafo 1, seguendo un itinerario appropriato;
b)
il destinatario certificato attesta l'avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità competenti del luogo di destinazione;
c)
lo speditore certificato e il destinatario certificato acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità competenti di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
2. Se prodotti sottoposti ad accisa circolano frequentemente e regolarmente alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono, di comune accordo e alle condizioni da essi stabilite, semplificare gli obblighi di cui al paragrafo 1.
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