Art. 63
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
In vigore dal 27 nov 2019
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
La direttiva 2014/59/UE è così modificata:
1)
all’, paragrafo 1, il punto 3) è sostituito dal seguente:
«3)
«impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 22), del regolamento 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12) soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13).
(*12) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)."
(*13) Direttiva (UE) 2019/2034del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;"
2)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, i riferimenti all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 contenuti nella presente direttiva per quanto riguarda i requisiti di fondi propri su base individuale delle imprese di investimento di cui all’, paragrafo 1, punto 3), della presente direttiva che non siano imprese di investimento di cui all’, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti come segue:
a)
i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito concernente il coefficiente di capitale totale contenuti nella presente direttiva si riferiscono all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
b)
i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l’importo complessivo dell’esposizione al rischio contenuti nella presente direttiva si riferiscono ai requisiti applicabili di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 moltiplicati per 12,5.
Conformemente all’ della direttiva (UE) 2019/2034 (UE), i riferimenti nella presente direttiva all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i requisiti di fondi propri aggiuntivi delle imprese di investimento di cui all’, paragrafo 1, punto 3), della presente direttiva che non siano imprese di investimento di cui all’, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti all’ della direttiva (UE) 2019/2034.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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