Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 nov 2019
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE. 2.   In deroga al paragrafo 1, i titoli IV e V della presente direttiva non si applicano alle imprese di investimento di cui all’, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033, che sono soggette a vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
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