Art. 40

Requisito di fondi propri aggiuntivi

In vigore dal 27 nov 2019
Requisito di fondi propri aggiuntivi 1.   Le autorità competenti impongono il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), solo se, in base ai riesami svolti a norma degli , accertano una delle situazioni seguenti per un’impresa di investimento: a) l’impresa di investimento è esposta a rischi o a elementi di rischio, o pone rischi ad altri, che sono sostanziali e non coperti, o non in misura sufficiente, dal requisito di fondi propri, specialmente dai requisiti relativi ai fattori K di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033; b) l’impresa di investimento non soddisfa i requisiti di cui agli ed è improbabile che altre misure di vigilanza migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un arco temporale adeguato; c) le rettifiche in relazione alla valutazione prudente del portafoglio di negoziazione non sono sufficienti per consentire all’impresa di investimento di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali; d) il riesame effettuato in conformità dell’ dimostra che il mancato rispetto dei requisiti per l’applicazione dei modelli interni autorizzati comporterà probabilmente livelli di capitale inadeguati; e) l’impresa di investimento omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivo come previsto all’. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, i rischi o gli elementi di rischio sono considerati non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti Tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuti adeguati dall’autorità competente in seguito alla revisione prudenziale della valutazione eseguita dalle imprese di investimento a norma dell’, paragrafo 1 della presente direttiva, superano il requisito di fondi propri dell’impresa di investimento stabilito alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033. Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato può includere rischi o elementi di rischio che sono esplicitamente esclusi dal requisito di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033. 3.   Le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), come la differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e il requisito di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033. 4.   Le autorità competenti impongono alle imprese di investimento di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), con fondi propri, fatte salve le condizioni seguenti: a) almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono raggiunti tramite capitale di classe 1; b) almeno tre quarti del capitale di classe 1 sono costituiti da capitale di base di classe 1; c) tali fondi propri non sono utilizzati per soddisfare i requisiti di fondi propri di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2019/2033. 5.   Le autorità competenti motivano per iscritto la loro decisione di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), includendo un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, sono specificamente indicati i motivi per cui il livello di capitale stabilito a norma dell’, paragrafo 1, non è più considerato sufficiente. 6.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di misurazione dei rischi e degli elementi di rischio di cui al paragrafo 2, inclusi i rischi o elementi di rischio che sono esplicitamente esclusi dal requisito di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033. L’ABE assicura che i progetti di norme tecniche di regolamentazione includano metriche qualitative indicative per gli importi di fondi propri aggiuntivi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), tenendo conto della gamma dei diversi modelli imprenditoriali e delle diverse forme giuridiche che le imprese di investimento possono assumere, e siano proporzionati per quanto riguarda: a) gli oneri di attuazione per le imprese di investimento e le autorità competenti; b) la possibilità che il maggiore livello dei requisiti di fondi propri applicati quando le imprese di investimento non utilizzano modelli interni giustifichi l’imposizione di requisiti di fondi propri inferiori al momento di valutare i rischi e gli elementi di rischio a norma del paragrafo 2. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 7.   Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) ] 2019/2033 un requisito di fondi propri aggiuntivi in conformità dei paragrafi da 1 a 6, sulla base di una valutazione caso per caso e se l’autorità competente lo ritiene giustificato.
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