Art. 31

Imprese di investimento che beneficiano di un sostegno finanziario pubblico straordinario

In vigore dal 27 nov 2019
Imprese di investimento che beneficiano di un sostegno finanziario pubblico straordinario Gli Stati membri assicurano che, quando un’impresa di investimento beneficia di un sostegno finanziario pubblico straordinario quale definito all’, paragrafo 1, punto 28), della direttiva 2014/59/UE: a) l’impresa di investimento non paghi alcuna remunerazione variabile ai membri dell’organo di gestione; b) quando la componente variabile della remunerazione versata al personale che non è un membro dell’organo di gestione è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale dell’impresa di investimento e con la sua uscita tempestiva dalle misure di sostegno finanziario pubblico straordinario, la remunerazione variabile è limitata a una quota dei ricavi netti.
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