Art. 13
Informazioni sul ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito
In vigore dal 23 ott 2019
Informazioni sul ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, almeno le seguenti informazioni:
a)
le condizioni per beneficiare di protezione ai sensi della presente direttiva;
b)
i dati di contatto per i canali di segnalazione esterna di cui all’, in particolare gli indirizzi postali ed elettronici e i numeri di telefono per tali canali, indicando se le conversazioni telefoniche sono registrate;
c)
le procedure applicabili alle segnalazioni di violazioni, comprese le modalità con cui l’autorità competente può chiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni comunicate o di fornire ulteriori informazioni, il termine per fornire un riscontro nonché il tipo e contenuto di tale riscontro;
d)
il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni, in particolare alle informazioni relative al trattamento dei dati personali conformemente all’ della presente direttiva, agli del regolamento (UE) 2016/679, all’ della direttiva (UE) 2016/680 e all’ del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi;
e)
il tipo di seguito da dare;
f)
i mezzi di ricorso e le procedure di protezione contro le ritorsioni e la disponibilità di una consulenza riservata per le persone che intendano effettuare una segnalazione;
g)
una dichiarazione che spieghi chiaramente le condizioni alle quali le persone che effettuano segnalazioni all’autorità competente siano protette dall’incorrere in responsabilità per violazione della riservatezza ai sensi dell’, paragrafo 2; e
h)
le informazioni di contatto del centro d’informazione o dell’autorità amministrativa indipendente unica di cui all’, paragrafo 3, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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