Art. 14

Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti

In vigore dal 23 ott 2019
Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito. Nell’ambito di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza.
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