Art. 14 · Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti

Art. 14

Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti

In vigore dal 23 ott 2019
Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito. Nell’ambito di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza.
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