Art. 5
Definizioni
In vigore dal 23 ott 2019
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
«violazioni»: atti od omissioni che:
i)
sono illeciti e che sono relativi agli atti dell’Unione e ai settori che rientrano nell’ambito di applicazione materiale di cui all’; oppure
ii)
vanificano l’oggetto o la finalità delle norme previste negli atti dell’Unione e nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione materiale di cui all’;
2)
«informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell’organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, o in altra organizzazione con la quale la persona segnalante è o è stata in contatto nell’ambito della sua attività professionale, nonché tentativi di occultare tali violazioni;
3)
«segnalazione» o «segnalare»: a eccezione dei fini di cui all’, la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
4)
«segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all’interno di un soggetto giuridico del settore pubblico o del settore privato;
5)
«segnalazione esterna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti;
6)
«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni;
7)
«persona segnalante»: la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito delle sue attività professionali;
8)
«facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata;
9)
«contesto lavorativo»: le attività lavorative presenti o passate svolte nel settore pubblico o privato attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
10)
«persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione o divulgazione come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata;
11)
«ritorsione»: qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante;
12)
«seguito»: l’azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un’autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un’inchiesta interna, indagini, l’azione penale, un’azione per il recupero dei fondi o l’archiviazione della procedura;
13)
«riscontro»: una comunicazione alla persona segnalante di informazioni sull’azione prevista o adottata per dar seguito alla loro segnalazione e sui motivi del seguito dato;
14)
«autorità competente»: l’autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni.
Storico versioni
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