Art. 16
Monitoraggio
In vigore dal 18 giu 2019
Monitoraggio
1. Gli Stati membri monitorano periodicamente l'applicazione della presente direttiva in base ai seguenti indicatori:
a)
numero di ETD UE rilasciati a norma dell' e cittadinanza del ricevente;
b)
numero di ETD UE rilasciati a norma dell' e cittadinanza del ricevente; e
c)
numero di casi di frode e contraffazione di ETD UE.
2. Gli Stati membri organizzano la raccolta e la produzione dei dati necessari per misurare le variazioni degli indicatori descritti al paragrafo 1 e comunicano tali informazioni alla Commissione con cadenza annuale.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire indicatori complementari a quelli di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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