Art. 3

Documento di viaggio provvisorio dell'UE

In vigore dal 18 giu 2019
Documento di viaggio provvisorio dell'UE 1.   Il documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») è un documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro a un cittadino non rappresentato in un paese terzo per un viaggio di sola andata nello Stato membro di cittadinanza o di residenza di quel cittadino, su richiesta di quest'ultimo, o eccezionalmente verso altra destinazione. Gli Stati membri possono altresì decidere di rilasciare un ETD UE ad altri beneficiari a norma dell'. 2.   Gli Stati membri rilasciano un ETD UE ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, secondo la procedura descritta all'.
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