Art. 4

Procedura

In vigore dal 18 giu 2019
Procedura 1.   Quando uno Stato membro riceve una domanda di ETD UE, esso consulta quanto prima, e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, lo Stato membro di cittadinanza conformemente all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/637 per verificare la cittadinanza e l'identità del richiedente. 2.   Lo Stato membro che presta assistenza fornisce allo Stato membro di cittadinanza tutte le informazioni pertinenti, tra cui: a) cognome e nome/i del richiedente, cittadinanza, data di nascita e sesso; b) un'immagine del volto del richiedente rilevata dalle autorità dello Stato membro che presta assistenza al momento della domanda o, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nella parte 3 del documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica (Settima edizione, 2015) («documento ICAO 9303»); c) una copia o una scansione di tutti i mezzi di identificazione disponibili, quali la carta d'identità o la patente di guida, e, se disponibile, il tipo e numero del documento sostituito e il numero di registrazione nazionale o di sicurezza sociale. 3.   Quanto prima e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Se non è in grado di rispondere entro tre giorni lavorativi, lo Stato membro di cittadinanza ne informa, entro tale termine, lo Stato membro che presta assistenza e fornisce una stima del momento in cui dovrebbe pervenire la risposta. Lo Stato membro che presta assistenza ne informa opportunamente il richiedente. In caso di conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE quanto prima e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della conferma. 4.   Se lo Stato membro di cittadinanza si oppone al rilascio di un ETD UE a uno dei suoi cittadini, ne informa lo Stato membro che presta assistenza. In tal caso, l'ETD UE non è rilasciato e lo Stato membro di cittadinanza si assume la responsabilità di offrire tutela consolare al proprio cittadino conformemente ai suoi obblighi giuridici e alla prassi nazionale. Lo Stato membro che presta assistenza, in stretta consultazione con lo Stato membro di cittadinanza, ne informa opportunamente il richiedente. 5.   In casi giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3. 6.   In casi di estrema urgenza lo Stato membro che presta assistenza può rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, lo Stato membro che presta assistenza deve aver esaurito i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza. Lo Stato membro che presta assistenza comunica quanto prima allo Stato membro di cittadinanza l'effettivo rilascio di un ETD UE e l'identità della persona cui è stato rilasciato. Tale comunicazione ricomprende tutti i dati figuranti nell'ETD UE. 7.   L'autorità dello Stato membro che rilascia l'ETD UE conserva una copia o una scansione di ciascun documento rilasciato e ne invia una seconda copia o scansione allo Stato membro di cittadinanza del richiedente. 8.   È fatto obbligo al beneficiario di un ETD UE di restituire il documento, che sia o meno scaduto, all'arrivo a destinazione. 9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per istituire un modulo standard di domanda di ETD UE contenente informazioni sull'obbligo di restituire l'ETD UE all'arrivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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