Art. 17
Valutazione
In vigore dal 18 giu 2019
Valutazione
1. Non prima di cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione comprende una valutazione dell'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali, dell'impatto sui diritti fondamentali e dell'eventuale introduzione di un diritto uniforme per gli ETD UE.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:997:oj#art-17