Art. 15
Protezione dei dati personali
In vigore dal 18 giu 2019
Protezione dei dati personali
1. I dati personali trattati ai fini della presente direttiva, inclusa l'immagine del volto o la fotografia del richiedente di cui all', paragrafo 2, sono utilizzati al solo scopo di verificarne l'identità secondo la procedura descritta all', stampare l'adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio di detto richiedente. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza assicurano un adeguato livello di sicurezza dei dati personali.
2. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, il richiedente cui è rilasciato un ETD UE ha il diritto di verificare i dati personali contenuti nel documento e, ove opportuno, di chiederne la rettifica mediante il rilascio di un nuovo documento.
3. L'ETD UE non contiene informazioni a lettura ottica che non figurino anche nelle sezioni di cui all'allegato II, punto 6.
4. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente solo per il tempo necessario, anche ai fini della riscossione dei diritti di cui all'. In nessun caso i dati personali sono conservati per più di 180 giorni dallo Stato membro che presta assistenza o per più di due anni dallo Stato membro di cittadinanza. Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati.
5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono la distruzione tempestiva e sicura degli ETD UE restituiti e di tutte le relative copie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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