Art. 18

Abrogazione

In vigore dal 18 giu 2019
Abrogazione 1.   La decisione 96/409/PESC è abrogata a decorrere da 36 mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'. 2.   I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. 3.   Gli Stati membri provvedono all'annullamento e alla distruzione dei moduli ETD realizzati conformemente alla decisione 96/409/PESC entro il termine di cui al paragrafo 1.
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