Art. 18
Abrogazione
In vigore dal 18 giu 2019
Abrogazione
1. La decisione 96/409/PESC è abrogata a decorrere da 36 mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono all'annullamento e alla distruzione dei moduli ETD realizzati conformemente alla decisione 96/409/PESC entro il termine di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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