Art. 70

Modifiche della direttiva 2012/27/UE

In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche della direttiva 2012/27/UE La direttiva 2012/27/UE è così modificata: 1) l' è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Misurazione del gas naturale»; b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.»; c) il paragrafo 2 è così modificato: i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:»; ii) le lettere c) e d) sono soppresse; 2) l' è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Informazioni di fatturazione per il gas naturale»; b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.»; c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.»; 3) all', il titolo è sostituito dal seguente: «Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione del gas naturale»; 4) all', i termini «agli articoli da 7 a 11» sono sostituiti dai termini «agli articoli da 7 a 11 bis»; 5) l' è così modificato: a) il paragrafo 5 è così modificato: i) il primo e il secondo comma sono soppressi; ii) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.»; b) il paragrafo 8 è soppresso. 6) nell'allegato VII il titolo è sostituito dal seguente: «Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas naturale»;
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