Art. 70
Modifiche della direttiva 2012/27/UE
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche della direttiva 2012/27/UE
La direttiva 2012/27/UE è così modificata:
1)
l' è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Misurazione del gas naturale»;
b)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.»;
c)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:»;
ii)
le lettere c) e d) sono soppresse;
2)
l' è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Informazioni di fatturazione per il gas naturale»;
b)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.»;
c)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.»;
3)
all', il titolo è sostituito dal seguente:
«Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione del gas naturale»;
4)
all', i termini «agli articoli da 7 a 11» sono sostituiti dai termini «agli articoli da 7 a 11 bis»;
5)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
il primo e il secondo comma sono soppressi;
ii)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.»;
b)
il paragrafo 8 è soppresso.
6)
nell'allegato VII il titolo è sostituito dal seguente:
«Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas naturale»;
Storico versioni
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