Art. 10

Diritti contrattuali di base

In vigore dal 5 giu 2019
Diritti contrattuali di base 1.   Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali abbiano il diritto di essere riforniti di energia elettrica da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro. 2.   Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (21), gli Stati membri assicurano che i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 12. 3.   I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi: a) l'identità e l'indirizzo del fornitore; b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale; c) i tipi di servizio di manutenzione offerti; d) i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto; e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri; f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva; g) le modalità di avvio di una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie conformemente all'; h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di energia elettrica. Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto. I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. 4.   I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore. 5.   I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e l'uso dei medesimi. 6.   I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell' della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). 7.   Ai sensi del paragrafo 6, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento. 8.   I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli. 9.   I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido. 10.   Nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell', i clienti finali sono informati sui loro diritti in materia di servizio universale. 11.   I clienti civili ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a sistemi di prepagamento, ad audit energetici, a servizi di consulenza energetica, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a moratorie della disconnessione e non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione. 12.   I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato un cambiamento.
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