Art. 13

Contratto di aggregazione

In vigore dal 5 giu 2019
Contratto di aggregazione 1.   Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare e vendere servizi di energia elettrica, compresa l'aggregazione, diversi dalla fornitura, indipendentemente dal loro contratto di fornitura di energia elettrica e da un'impresa elettrica di loro scelta. 2.   Gli Stati membri assicurano che, qualora un cliente finale intenda stipulare un contratto di aggregazione, questi abbia il diritto di procedere senza il consenso delle imprese elettriche del cliente finale. Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione informino in maniera esaustiva i clienti circa i termini e le condizioni dei contratti che offrono loro. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito ai clienti finali il diritto di ricevere gratuitamente, almeno una volta per ogni periodo di fatturazione, se richiesto dal cliente, tutti i pertinenti dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta. 4.   Gli Stati membri assicurano che i diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 siano riconosciuti a tutti i clienti finali in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi. In particolare, gli Stati membri assicurano che i clienti non siano soggetti a requisiti tecnici e amministrativi, procedure o oneri discriminatori da parte dei propri fornitori sulla base del fatto che essi abbiano o meno un contratto con un partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione.
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