Art. 15
Clienti attivi
In vigore dal 5 giu 2019
Clienti attivi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:
a)
abbiano il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata;
b)
abbiano il diritto di vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica;
c)
abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica;
d)
abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;
e)
siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi, siano trasparenti e non discriminatori e contabilizzino separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, in conformità dell', paragrafo 9, della presente direttiva e dell' del regolamento (UE) 2019/943, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;
f)
siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/943.
3. L'ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.
4. Gli Stati membri in cui vigono meccanismi che non contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete non concedono nuovi diritti nel quadro di tali meccanismi dopo il 31 dicembre 2023. In ogni caso i clienti soggetti a meccanismi vigenti devono avere la possibilità di optare in qualsiasi momento per un nuovo meccanismo che contabilizzi separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete come base per il calcolo degli oneri di rete.
5. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto di stoccaggio di energia:
a)
abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo la relativa richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento e la misurazione adeguata;
b)
non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi;
c)
non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;
d)
siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:944:oj#art-15