Art. 14
Strumenti di confronto
In vigore dal 5 giu 2019
Strumenti di confronto
1. Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le microimprese aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100 000 kWh abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:
a)
sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese elettriche siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche;
b)
indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla lo gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;
c)
definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi;
d)
usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;
e)
forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell'ultimo aggiornamento;
f)
sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, riconoscibili, comprensibili e affidabili;
g)
forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate; e
h)
effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per il confronto.
Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di energia elettrica che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.
2. Gli strumenti di cui al paragrafo 1 possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici.
3. Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1. Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.
4. Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori.
5. Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia in conformità del presente articolo su base volontaria e non discriminatoria.
6. In deroga ai paragrafi 3 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un'autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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