Art. 13
Rimedio per la mancata fornitura
In vigore dal 20 mag 2019
Rimedio per la mancata fornitura
1. Se l’operatore economico ha omesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all’, il consumatore invita l’operatore economico a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se l’operatore economico omette successivamente quindi di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto.
2. Il paragrafo 1 non si applica e il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto se:
a)
l’operatore economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale;
b)
il consumatore e l’operatore economico hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e l’operatore economico omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro o in tale momento.
3. Se il consumatore recede dal contratto a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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