Art. 12
Onere della prova
In vigore dal 20 mag 2019
Onere della prova
1. L’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell’ è a carico dell’operatore economico.
2. Nei casi di cui all’, paragrafo 2, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale fornito fosse conforme al momento della fornitura è a carico dell’operatore economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito.
3. Nei casi di cui all’, paragrafo 3, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme entro il periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito ai sensi del contratto è a carico dell’operatore economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro tale periodo.
4. I paragrafi 2e 3 non si applicano nel caso in cui l’operatore economico dimostri che l’ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e nel caso in cui l’operatore economico abbia informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.
5. Il consumatore collabora con l’operatore economico per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato all’, paragrafi 2 o 3, a seconda dei casi, risieda nell’ambiente digitale del consumatore. L’obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se l’operatore economico ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformità al momento di cui all’, paragrafi 2 e 3, è a carico del consumatore.
Storico versioni
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