Art. 5

Fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale

In vigore dal 20 mag 2019
Fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale 1.   L’operatore economico fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, l’operatore economico fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto. 2.   L’operatore economico ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando: a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo; b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo.
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