Art. 11
Responsabilità dell’operatore economico
In vigore dal 20 mag 2019
Responsabilità dell’operatore economico
1. L’operatore economico è responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all’.
2. Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, l’operatore economico è responsabile per qualsiasi difetto di conformità a norma degli , esistente al momento della fornitura, fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera b).
Se, in conformità del diritto nazionale, l’operatore economico è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura, tale periodo di tempo non è inferiore a due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera b).
Se, in conformità del diritto nazionale, i diritti previsti all’ sono ugualmente o unicamente soggetti a termini di prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché tale termine di prescrizione consenta comunque al consumatore di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all’ per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento di cui al primo comma e che risulti evidente entro il termine di cui al secondo comma.
3. Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, l’operatore economico risponde di un difetto di conformità, a norma degli , che si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.
Se, a norma del diritto nazionale, i diritti previsti all’ sono ugualmente o unicamente soggetti a termini di prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché tale termine di prescrizione consenta comunque ai consumatori di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all’ per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti o risulti evidente durante il periodo di tempo di cui al primo comma.
Storico versioni
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