Art. 8

Requisiti soggettivi di conformità

In vigore dal 20 mag 2019
Requisiti soggettivi di conformità 1.   In aggiunta al rispetto di qualsiasi requisito soggettivo di conformità, il contenuto digitale o il servizio digitale: a) è adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili; b) è della quantità e presenta la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’operatore economico o di altri soggetti nell’ambito di passaggi precedenti nella catena delle operazioni, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che l’operatore economico non dimostri che: i) l’operatore economico non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione; ii) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure iii) la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica; c) se del caso, è fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e d) è conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dall’operatore economico prima della conclusione del contratto. 2.   L’operatore economico assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, nel periodo di tempo: a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure b) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura. 3.   Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti dall’operatore economico a norma del paragrafo 2, l’operatore economico non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che: a) l’operatore economico abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e b) la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non fosse dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dall’operatore. 4.   Qualora il contratto preveda che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuo per un determinato periodo di tempo, il contenuto digitale o il servizio digitale è conforme per l’intera durata di tale periodo. 5.   Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 2 se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 2 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto. 6.   Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.
Storico versioni

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Pro

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In sintesi

La disposizione stabilisce che i contenuti o servizi digitali devono essere idonei all'uso abituale, avere le prestazioni (funzionalità, compatibilità, sicurezza) attese dal consumatore ed essere conformi a eventuali versioni di prova o dichiarazioni pubblicitarie. L'operatore economico è tenuto a notificare e fornire gli aggiornamenti necessari, inclusi quelli di sicurezza, per mantenere la conformità nel tempo previsto dal contratto o ragionevolmente atteso. Se il consumatore, debitamente informato e guidato da corrette istruzioni, non installa gli aggiornamenti forniti entro un termine ragionevole, l'operatore non risponde dei difetti causati unicamente da tale mancanza.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che i contenuti e i servizi digitali forniti ai consumatori posseggano gli standard oggettivi di qualità, sicurezza, funzionamento e aggiornamento che ci si può ragionevolmente attendere per prodotti analoghi.

A chi si applica

Si applica agli operatori economici che forniscono contenuti o servizi digitali e ai consumatori che li acquistano o utilizzano.

Esempio pratico

Un utente acquista un'applicazione e l'operatore economico gli notifica un aggiornamento di sicurezza indispensabile per il corretto funzionamento. Se l'utente riceve istruzioni chiare ma decide deliberatamente di non installarlo e l'app smette di funzionare solo a causa di tale mancata installazione, l'operatore non è responsabile del malfunzionamento.

Adempimenti e conseguenze

L'operatore economico deve notificare e fornire gli aggiornamenti (anche di sicurezza) e informare il consumatore della loro disponibilità e delle conseguenze della mancata installazione; in caso di mancata installazione imputabile al consumatore informato, l'operatore è esonerato dalla responsabilità per i relativi difetti.

Domande frequenti

L'operatore economico è sempre vincolato alle dichiarazioni rese nei messaggi pubblicitari?Sì, a meno che non dimostri di non esserne a conoscenza e di non poterlo ragionevolmente essere, che la dichiarazione era stata rettificata prima del contratto, oppure che essa non ha influenzato la decisione di acquisto.
L'operatore economico ha l'obbligo di fornire aggiornamenti di sicurezza?Sì, l'operatore deve garantire la notifica e la fornitura degli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità per la durata contrattuale o per il periodo ragionevolmente atteso dal consumatore.
Cosa accade se il consumatore non installa gli aggiornamenti ricevuti?L'operatore economico non risponde dei difetti di conformità derivanti unicamente dalla mancata installazione, purché abbia informato il consumatore sulle conseguenze e abbia fornito istruzioni adeguate.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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