Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
a) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale
Fonte: dir-2019-05-20-771 — art. 2 →un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (30)
Fonte: dir-2022-12-14-2555 — art. 6 →qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015
Fonte: dlgs-2024-09-04-138 — art. 2 →a) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale
Fonte: dir-2019-05-20-770 — art. 2 →