Art. 13 · Rimedio per la mancata fornitura

Art. 13

Rimedio per la mancata fornitura

In vigore dal 20 mag 2019
Rimedio per la mancata fornitura 1.   Se l’operatore economico ha omesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all’, il consumatore invita l’operatore economico a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se l’operatore economico omette successivamente quindi di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto. 2.   Il paragrafo 1 non si applica e il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto se: a) l’operatore economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale; b) il consumatore e l’operatore economico hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e l’operatore economico omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro o in tale momento. 3.   Se il consumatore recede dal contratto a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:770:oj#art-13