Art. 31
Recepimento
In vigore dal 17 apr 2019
Recepimento
1. Entro il 28 giugno 2022, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 giugno 2025.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni relative agli obblighi di cui all’, paragrafo 8, al più tardi a decorrere dal 28 giugno 2027.
4. Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
6. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui all’, paragrafo 4, comunicano alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno che essi adottano a tal fine e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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