Art. 33
Relazione e riesame
In vigore dal 17 apr 2019
Relazione e riesame
1. Entro il 28 giugno 2030 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’applicazione della presente direttiva.
2. Alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, le relazioni esaminano, tra l’altro, l’evoluzione dell’accessibilità dei prodotti e servizi, l’eventuale lock-in tecnologico o gli eventuali ostacoli all’innovazione e l’impatto della presente direttiva sugli operatori economici e sulle persone con disabilità. Le relazioni valutano altresì se l’applicazione dell’, paragrafo 4, abbia contribuito al ravvicinamento dei requisiti di accessibilità divergenti relativi all’ambiente costruito dei servizi di trasporto passeggeri, dei servizi bancari per consumatori e dei centri di servizi ai clienti di operatori di servizi di comunicazione elettronica, ove possibile, con l’obiettivo di consentire il loro progressivo allineamento ai requisiti di accessibilità di cui all’allegato III.
La relazione valuta inoltre se l’applicazione della presente direttiva, in particolare le sue disposizioni volontarie, abbia contribuito al ravvicinamento dei requisiti di accessibilità relativi all’ambiente costruito che costituisce lavori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35), della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE.
Le relazioni esaminano inoltre le conseguenze per il funzionamento del mercato interno dell’applicazione dell’ della presente direttiva, anche sulla base delle informazioni ricevute conformemente all’, paragrafo 8, se disponibili, nonché dell’esenzione delle microimprese. La relazione stabilisce se la presente direttiva ha raggiunto i suoi obiettivi e se sarebbe opportuno includere nuovi prodotti o servizi nel suo ambito di applicazione, o escluderne alcuni prodotti o servizi, e individua, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri in vista di un’eventuale revisione della presente direttiva.
Se necessario, la Commissione propone opportune misure, che potrebbero includere misure legislative.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tale relazione.
4. Le relazioni della Commissione tengono conto dei pareri delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.
Storico versioni
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