Art. 30

Sanzioni

In vigore dal 17 apr 2019
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. 2.   Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni sono inoltre accompagnate da misure correttive efficaci in caso di non conformità dell’operatore economico. 3.   Gli Stati membri notificano senza ritardo tali norme e misure alla Commissione, nonché eventuali successive modifiche delle stesse. 4.   Le sanzioni tengono conto dell’entità della non conformità, compresi la sua gravità e il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite. 5.   Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/25/UE.
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