Art. 29
Applicazione
In vigore dal 17 apr 2019
Applicazione
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
disposizioni in base alle quali un consumatore può, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;
b)
disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che la presente direttiva sia rispettata possono, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
3. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/25/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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