Art. 15

Presunzione di conformità

In vigore dal 17 apr 2019
Presunzione di conformità 1.   I prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva nella misura in cui tali norme o parti di esse contemplino tali requisiti. 2.   La Commissione richiede, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per i requisiti di accessibilità dei prodotti di cui all’allegato I. La Commissione trasmette il primo di tali progetti di richiesta al comitato interessato entro il 28 giugno 2021. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) in assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012; e b) oppure: i) la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata e vi sono ritardi indebiti nella procedura di normazione o la richiesta non è stata accettata da nessuna organizzazione europea di normazione; o ii) la Commissione può dimostrare che una specifica tecnica rispetta i requisiti di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012, a eccezione del requisito che le specifiche tecniche avrebbero dovuto essere sviluppate da un’organizzazione senza scopo di lucro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   I prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplino tali requisiti.
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