Art. 13
Obblighi dei fornitori di servizi
In vigore dal 17 apr 2019
Obblighi dei fornitori di servizi
1. I fornitori di servizi assicurano di progettare e fornire servizi in conformità dei requisiti di accessibilità della presente direttiva.
2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità dell’allegato V e spiegano come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità applicabili. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano tali informazioni finché il servizio è operativo.
3. Fatto salvo l’, i fornitori di servizi assicurano che siano predisposte procedure affinché la fornitura di servizi continui a essere conforme ai requisiti di accessibilità applicabili. Le variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio, dei requisiti di accessibilità applicabili e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui il servizio è dichiarato conforme ai requisiti di accessibilità sono prese adeguatamente in considerazione dai fornitori di servizi.
4. In caso di non conformità, i fornitori di servizi adottano le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità applicabili. Inoltre, qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, i fornitori di servizi ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il servizio è fornito, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a eventuali misure correttive adottate.
5. I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità applicabili. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione adottata per rendere il servizio conforme a tali requisiti
Storico versioni
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