Art. 12

Identificazione degli operatori economici che trattano prodotti

In vigore dal 17 apr 2019
Identificazione degli operatori economici che trattano prodotti 1.   Gli operatori economici di cui agli articoli da 7 a 10 indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) ogni altro operatore economico che abbia fornito loro un prodotto; b) ogni altro operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto. 2.   Gli operatori economici di cui agli articoli da 7 a 10 sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per un periodo di cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, di modificare la presente direttiva per modificare il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente a prodotti specifici. Tale periodo modificato è superiore a cinque anni ed è proporzionale alla vita economica utile del prodotto in questione.
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