Art. 10

Obblighi dei distributori

In vigore dal 17 apr 2019
Obblighi dei distributori 1.   Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione ai requisiti della presente direttiva. 2.   Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, all’, paragrafi 5 e 6, e all’, paragrafo 4. 3.   Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili della presente direttiva, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. 4.   I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili. 5.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 6.   I distributori, a seguito della richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione adottata per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili dei prodotti che hanno reso disponibili sul mercato.
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