Art. 8

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 17 apr 2019
Rappresentanti autorizzati 1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e l’elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti: a) tenere a disposizione delle autorità di vigilanza dei mercati la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni; b) fornire a un’autorità nazionale competente che ne faccia richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto; c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione adottata per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili dei prodotti che rientrano nel loro mandato.
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