Art. 12 · Identificazione degli operatori economici che trattano prodotti

Art. 12

Identificazione degli operatori economici che trattano prodotti

In vigore dal 17 apr 2019
Identificazione degli operatori economici che trattano prodotti 1.   Gli operatori economici di cui agli articoli da 7 a 10 indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) ogni altro operatore economico che abbia fornito loro un prodotto; b) ogni altro operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto. 2.   Gli operatori economici di cui agli articoli da 7 a 10 sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per un periodo di cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, di modificare la presente direttiva per modificare il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente a prodotti specifici. Tale periodo modificato è superiore a cinque anni ed è proporzionale alla vita economica utile del prodotto in questione.
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