Art. 12
Identificazione degli operatori economici che trattano prodotti
In vigore dal 17 apr 2019
Identificazione degli operatori economici che trattano prodotti
1. Gli operatori economici di cui agli articoli da 7 a 10 indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:
a)
ogni altro operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
b)
ogni altro operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
2. Gli operatori economici di cui agli articoli da 7 a 10 sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per un periodo di cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, di modificare la presente direttiva per modificare il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente a prodotti specifici. Tale periodo modificato è superiore a cinque anni ed è proporzionale alla vita economica utile del prodotto in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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